Art. 4.
(Recupero delle aree industriali dismesse).

      1. Il recupero delle aree industriali costituisce attività di pubblica utilità e di interesse generale. Ai sensi del presente articolo, si considerano aree industriali dismesse:

          a) le aree di qualsiasi dimensione che rappresentano un pericolo per la salute e per la sicurezza urbana e sociale;

          b) le aree di qualsiasi dimensione che determinano degrado ambientale e urbanistico;

          c) le aree di superficie coperta superiore a 2.000 metri quadrati, nelle quali la cessazione delle attività economiche sul 50

 

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per cento dalla loro superficie si prolunga ininterrottamente da oltre quattro anni.

      2. Il comune competente per territorio, accertata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, invita il proprietario dell'area a presentare una proposta di utilizzo della stessa, in coerenza con l'assetto insediativo e con la programmazione urbanistica del territorio circostante l'area dismessa, assegnando a tale riguardo un termine, stabilito in ragione della complessità della situazione riscontrata, non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. La proposta di utilizzo deve altresì indicare:

          a) le attività e le funzioni che si intendono insediare;

          b) gli interventi urbanistico-edilizi, infrastrutturali e per l'accessibilità coerenti e connessi con le funzioni che si intendono insediare;

          c) il grado di risoluzione delle implicazioni eventualmente derivanti dalla dismissione, con particolare riferimento a forme di inquinamento dei suoli, nel rispetto della normativa vigente in materia;

          d) la pianificazione, anche temporale, degli interventi previsti;

          e) il piano finanziario e imprenditoriale che sostiene il progetto.

      3. In caso di mancata presentazione della proposta, o nel caso questa non risponda ai requisiti di cui al comma 2, il comune, previa diffida ad adempiere rivolta al proprietario, può provvedere ad acquisire ulteriori proposte mediante procedura di evidenza pubblica. Al proprietario è sempre e in ogni caso riconosciuta la facoltà di subentrare nell'attuazione della proposta eventualmente accolta dall'amministrazione, previo riconoscimento al promotore della stessa di un'indennità pari al 5 per cento del valore delle opere in progetto. Ferma restando la conformità della proposta all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'approvazione della proposta da

 

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parte del consiglio comunale produce contestuale recepimento della medesima nel Piano regolatore generale.
      4. Resta comunque salvo il procedimento autorizzatorio delle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.